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Il regolamento CITES è il regolamento internazionale che si
occupa della detenzione e della vendita di animali e piante in via
di estinzione nell'ambiente naturale. Tutte le specie di psittacidi
(fatta eccezione per cocorite, parrocchetti dal collare, calopsitte
e, dal 19 agosto 2005, Agapornis Roseicollis) sono inseriti in tale
regolamento, anche se alcune specie sono molto diffuse in cattività.
Per detenerli, riprodurli e venderli bisogna pertanto rispettare le
norme vigenti, che per gli animali inseriti nel CITES ALLEGATO B
si
riassumono nelle seguenti:
Per la detenzione non esistono leggi
particolari, è sufficiente che la nascita degli animali in
questione sia stata denunciata dall'allevatore presso cui sono
nati e questi (oppure il rivenditore dell'animale) vi abbia dato
unitamente all'animale venduto un documento che attesti la sua
provenienza: tale documento deve contenere un numero di protocollo
di denuncia di nascita oppure un numero Cites oppure qualche
codice relativo all'importazione, oltre ovviamente ai dati di chi
vende e di compra (voi…)
Per quanto riguarda la riproduzione
è
necessario comunicare mediante lettera la nascita dei piccoli
(entro 10 giorni dalla nascita) al Corpo Forestale dello Stato -
servizio certificazioni CITES (ce n'è uno per provincia, visitate
il sito http://www.corpoforestale.it/).
E' buona norma, anche se non obbligatorio, anellare i piccoli e
comunicare nella denuncia di nascita i numeri di anelli che si
sono applicati o che si intendono apporre. Informatevi inoltre
presso l'ufficio CITES della vostra provincia sull'obbligo o meno
di denunciare gli animali che si riproducono (in pratica le
coppie): quest'obbligo non è molto chiaro e varia in base alle
regioni.
Per la vendita è necessario detenere
il registro di detenzione di specie animali incluse nell'allegato
B del Regolamento (CE) 338/97. Tale registro deve essere richiesto
al C.F.S. e viene dato gratuitamente a chi ne fa richiesta. Su
tale registro bisogna registrare ogni nascita, acquisizione,
vendita, fuga o morte. Per quel che riguarda la vendita è
necessario segnare i dati dell'acquirente, per cui se chi vi vende
gli animali non vi chiede nessun dato probabilmente non sarà in
regola con le norme e non possederà l'obbligatorio
registro.
Per quanto riguarda le specie inserite nel
CITES
ALLEGATO A vi consiglio di chiedere le corrette informazioni
direttamente presso l'ufficio CITES del Corpo Forestale dello Stato
della vostra provincia/regione, in quanto io non allevo nessun
animale inserito in tale allegato e non sono a conoscenza con
precisione delle relative norme.
Ulteriori informazioni a
riguardo le potete trovare sul sito http://www.cites.org/
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